quest’ultimo è il caso della vaccinazione antitetanica che risulta obbligatoria (art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 292, legge 20 marzo 1968 n. 419, DM 16975, DPR 1301 07/09/1965 e DM. 22/03/1975) per alcune categorie di lavoratori di cui si riporta di seguito l’elenco:
Operai addetti alla manipolazione delle immondizie
Operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
Lavoratori del legno
Metallurgici e metalmeccanici
Lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
Stallieri, fantini
Conciatori
Sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
Spazzini, cantonieri, stradini
Sterratori
Minatori
Fornaciai
Operai e manovali addetti all’edilizia
Operai e manovali delle ferrovie
Asfaltisti
Straccivendoli
Personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: d.m. 22 marzo 1975 – g.u. 29 marzo 1975, n. 85)
Marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: d.m. 16 settembre 1975 g.u. 22 ottobre 1975, n. 280)
• Per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del coni per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.